In tema di responsabilità del sanitario, la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o negata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica, purché fondato su elementi di innegabile spessore correttamente esaminati secondo le leges artis, e, in proposito, può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di certezza processuale, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio la condotta omissiva contestata al sanitario a determinare l’evento lesivo per il paziente, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiali probatorio e interpretando le perizie medico – legali dei vari consulenti tecnici (fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso della parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nei confronti del medico imputato del decesso di una paziente, perchè risultava essere stato argomentato in modo esauriente che l’evento mortale era dipeso con certezza processuale assoluta dall’interferenza di concause determinanti non attribuibili all’operato dell’imputato e da questi comunque non fronteggiabili).
Sezione IV, sentenza 17 novembre – 7 dicembre 2015 n. 48420